{"id":39,"date":"2014-02-23T10:54:50","date_gmt":"2014-02-23T10:54:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studio-palmas.com\/?page_id=39"},"modified":"2014-02-23T10:54:50","modified_gmt":"2014-02-23T10:54:50","slug":"intro","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studio-palmas.com\/?page_id=39","title":{"rendered":"Intro"},"content":{"rendered":"<p><i>&#8220;Pap\u00e0 cosa fa un commercialista ?&#8221;<\/i><\/p>\n<p>Non so a quanti di voi \u00e8 stata fatta questa domanda. Di certo, soprattutto in questo tempo, la risposta non \u00e8 semplice.<\/p>\n<p>E&#8217; un professionista che\u00a0 assiste le imprese e i privati in tutte le incombenze di carattere amministrativo, fiscale, giuridico-commerciali, economico-aziendali.<\/p>\n<p>Ma \u00e8 anche confessore, psicologo, angelo custode, grillo parlante, custode dei pi\u00f9 intimi segreti e desideri altrui, e chi pi\u00f9 ne ha &#8230;..<\/p>\n<p>Si tratta di una professione riconosciuta dallo Stato (almeno quello italiano), vale a dire che per il suo svolgimento \u00e8 necessario il conseguimento di un titolo di studio specifico, il superamento di un esame abilitante e l&#8217;iscrizione in un apposito albo professionale.<\/p>\n<p>Stessa disciplina \u00e8 prevista anche per i Revisori contabili (questa riconosciuta a livello internazionale) che, attraverso l\u2019applicazione di precise procedure, verificano e certificano la veridicit\u00e0 e la correttezza delle poste di un bilancio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>STORIA<\/b><\/p>\n<p>Le tracce pi\u00f9 antiche di annotazioni di carattere contabile sono costituite dalle tavolette di argilla usate dai Sumeri. Fin dagli albori della storia umana, quindi, si avvert\u00ec la necessit\u00e0 di annotare fatti di interesse commerciale e finanziario.<\/p>\n<p>Nel 1494 il matematico padre Luca Pacioli pubblic\u00f2 la sua Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalit\u00e0 dove per la prima volta si espose il metodo della partita doppia. Nel 1581 viene istituito a Venezia il \u201cCollegio de&#8217; Rasonati\u201d. Nel 1620 in Piemonte si istituiscono i \u201cliquidatori giurati\u201d ed a Milano nel 1742 nascono i &#8220;Ragionati&#8221;. Nel 1828 nel Lombardo-Veneto vengono riconosciuti i &#8220;ragionieri revisori&#8221; e nel 1836 negli Stati Pontifici nasce la professione di &#8220;pubblico ragioniere&#8221;. Nel 1906 il Regno d&#8217;Italia riconobbe ai Ragionieri lo status di libero professionista.<\/p>\n<p>Nel 1868 viene fondata la Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Successivamente sorgono nel 1884 la Scuola Superiore d\u2019applicazione di studi commerciali di Genova e nel 1886 la Scuola Superiore di Commercio di Bari. Nel 1902 viene fondata l&#8217;Universit\u00e0 Commerciale di Milano su iniziativa di Ferdinando Bocconi. Nel 1906 vengono fondate la Scuola Superiore di Commercio di Torino e l\u2019Istituto Superiore di studi commerciali di Roma. Nel 1903 alle scuole Scuole Superiori di Commercio venne consentito di rilasciare un diploma speciale di laurea. Nel 1906 tale prerogativa venne concessa anche alla Bocconi. Nel 1913 vennero riconosciuti alle Scuole Superiori di Commercio ed alla Bocconi \u201cgrado e dignit\u00e0 universitaria\u201d. Nel 1924 il &#8220;Testo Unico&#8221; sull\u2019ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche riconobbe dignit\u00e0 universitaria agli studi economico-aziendali. Nel 1935 agli Istituti Superiori venne concesso di trasformarsi in Facolt\u00e0 universitarie. Nel 1929 venne emanato un regolamento che disciplin\u00f2 per la prima volta la professione degli &#8220;esercenti in materia di economia e commercio&#8221;. All&#8217;epoca vi erano due figure distinte, i ragionieri ed i laureati. Dopo vari interventi nel 2005 nasce l&#8217;attuale ordine professionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Il <i>D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139<\/i> cos\u00ec definisce<\/b><\/p>\n<p><b>Oggetto della professione.<\/b><\/p>\n<p>1. Agli iscritti nell&#8217;Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato \u00abAlbo\u00bb, \u00e8\u00a0riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d&#8217;impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.<\/p>\n<p>2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 le perizie e le consulenze tecniche;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le ispezioni e le revisioni amministrative;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0 la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilit\u00e0 di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;<\/p>\n<p>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i regolamenti e le liquidazioni di avarie;<\/p>\n<p>f)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le funzioni di sindaco e di revisore nelle societ\u00e0 commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.<\/p>\n<p>3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell&#8217;Albo \u00e8 riconosciuta competenza tecnica per l&#8217;espletamento delle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell&#8217;accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonch\u00e9 l&#8217;asseverazione della rendicontazione dell&#8217;impiego di risorse finanziarie pubbliche;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 le valutazioni di azienda;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonch\u00e9 l&#8217;incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;<\/p>\n<p>e)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in societ\u00e0 o enti, nonch\u00e9 di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l&#8217;indipendenza o l&#8217;iscrizione in albi professionali;<\/p>\n<p>f)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall&#8217;art. 2409 del codice civile;<\/p>\n<p>g)\u00a0\u00a0\u00a0 la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull&#8217;andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d&#8217;investimento;<\/p>\n<p>h)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la valutazione, in sede di riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell&#8217;adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;<\/p>\n<p>i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonch\u00e9 la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell&#8217;esecuzione, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall&#8217;articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;<\/p>\n<p>j)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;attivit\u00e0 di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;<\/p>\n<p>k)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;attivit\u00e0 di valutazione tecnica dell&#8217;iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l&#8217;accesso a finanziamenti pubblici;<\/p>\n<p>l)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il monitoraggio ed il tutoraggio dell&#8217;utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;<\/p>\n<p>m)\u00a0\u00a0 la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilit\u00e0 delle imprese e degli enti pubblici e privati;<\/p>\n<p>n)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;<\/p>\n<p>o)\u00a0\u00a0\u00a0 le attivit\u00e0 previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell&#8217;Albo.<\/p>\n<p>4. L&#8217;elencazione Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell&#8217;Albo \u00e8 riconosciuta competenza tecnica per l&#8217;espletamento delle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0 tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle societ\u00e0 di capitali;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;<\/p>\n<p>c)\u00a0\u00a0\u00a0 rilascio dei visti di conformit\u00e0, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonch\u00e9 esecuzione di ogni altra attivit\u00e0 di attestazione prevista da leggi fiscali;<\/p>\n<p>d)\u00a0\u00a0\u00a0 la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonch\u00e9, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;<\/p>\n<p>e)\u00a0\u00a0\u00a0 la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;<\/p>\n<p>f)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il deposito per l&#8217;iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l&#8217;utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;<\/p>\n<p>g)\u00a0\u00a0\u00a0 l&#8217;assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all&#8217;articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2411.<\/p>\n<p>5. L&#8217;elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l&#8217;esercizio di ogni altra attivit\u00e0 professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e\/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;Pap\u00e0 cosa fa un commercialista ?&#8221; Non so a quanti di voi \u00e8 stata fatta questa domanda. Di certo, soprattutto in questo tempo, la risposta non \u00e8 semplice. E&#8217; un professionista che\u00a0 assiste le imprese e i privati in tutte le incombenze di carattere amministrativo, fiscale, giuridico-commerciali, economico-aziendali. 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